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Diritto Fallimentare: non lasciatevi spaventare dalle parole.

Diritto Fallimentare: non lasciatevi spaventare dalle parole.

  • Gestione crisi e fallimenti
Termini come "procedura concorsuale" o "esdebitazione" suonano male, specie se hai un'azienda o una società. Ma cosa significano davvero? Scoprilo in questo glossario di Difesa d'Impresa: la chiarezza è il primo strumento per gestire una crisi e prevenire il fallimento. O ripartire con un nuovo inizio.

Un altro elenco di parole chiave (e chiare, speriamo) si aggiunge a quelli sul Diritto Fiscale e sul Diritto Bancario già pubblicati su Difesa d'Impresa. Quando si parla di diritto fallimentare, le prime parole chiave sono "calma" e "informazione". Perché anche i momenti difficili possono essere governati meglio con l'affiancamento di un consulente legale competente.
Ma bisogna partire dalle basi, quindi... Don't panic and keep on reading!

Si sente spessissimo parlare di fallimento, ma cosa significa precisamente? Il fallimento è la principale procedura concorsuale. Vengono definite concorsuali tutte le procedure create per porre rimedio a una chiara situazione di insolvenza, cioè all'incapacità di far fronte regolarmente al pagamento dei debiti di imprenditori o società. Una procedura concorsuale si apre con sentenza del tribunale, e deve soddisfare tutti i creditori del soggetto fallito nella medesima misura percentuale, rapportata ai crediti vantati.

Tutte le procedure concorsuali sono caratterizzate da:
- concorsualità: tutti i creditori dell'imprenditore debbono trovare uguale soddisfazione;
- universalità: tutti i beni del soggetto sottoposto alla procedura sono coinvolti;
- officiosità: per cui la procedura è gestita da organi pubblici;
- spossessamento: inteso in senso fallimentare, cioè il soggetto coinvolto nella procedura non può più disporre liberamente dei propri beni.

Tali elementi sono presenti nella loro forma più "pura" solo nel fallimento: nelle altre procedure concorsuali si presentano attenuati o incompleti; per esempio, nel concordato preventivo non è necessaria una insolvenza manifesta, ma è sufficiente una situazione di crisi. La legge, stabilisce i requisiti e le dimensioni necessarie per rientrare nella procedura concorsuale.

Ma se per "fallimento" non si intende altro che una procedura legale, la parola "bancarotta" indica un caso diverso e più grave: la bancarotta è un reato. Un reato "fallimentare", per la precisione, che può verificarsi quindi solo a seguito di una sentenza dichiarativa di fallimento. Si realizza quando il soggetto pone in essere una attività con cui si dissimula la propria reale disponibilità economica. Si distingue tra bancarotta fraudolenta, disciplinata dall'art. 216, e bancarotta semplice, prevista invece dall'art. 217.
La bancarotta fraudolenta può essere di tre tipologie:
- la bancarotta fraudolenta patrimoniale trova riscontro nel comma 1, n. 1 dell'art. 216: sono elencate condotte caratterizzate dall'idoneità a recare un pregiudizio ossia un danno ai creditori come la distrazione, l'occultamento, la distruzione dei beni che potrebbero essere utilizzati per il loro soddisfacimento;
- la bancarotta fraudolenta documentale coincide con il comma 1, n. 2 dell'art. 216: tale fattispecie ha lo scopo di proteggere i libri e le scritture contabili, obbligatorie e non, poiché sono indispensabili per ricostruire la situazione economico/finanziaria dell'imprenditore;
- la bancarotta fraudolenta preferenziale è disciplinata dal comma 3 dell'art. 216: in questo caso, però, il bene giuridico tutelato non è il patrimonio del debitore, ma o l'interesse dei creditori, ma che il patrimonio del debitore soddisfi i creditori secondo le regole legali.

- La bancarotta semplice trova applicazione solo ove non sia possibile rilevare la bancarotta fraudolenta. Come quest'ultima, si suddivide in patrimoniale e documentale.
- La bancarotta semplice patrimoniale è disciplinata dal comma 1 e le condotte si articolano in 5 numeri: si va dalle spese personali eccessive rispetto alla condizione economica, alla mancata soddisfazione di obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.
- La bancarotta semplice documentale è stabilita invece al comma 2 e si risolve nella mancata o irregolare e incompleta tenuta dei libri e delle scritture contabili prescritte dalla legge.

Non sempre però dietro il fallimento vi sono imprenditori fraudolenti. Il legislatore questo lo sà, e ha previsto in seno alle procedure concorsuali uno strumento definito "premiale" chiamato esdebitazione. In realtà più che di uno strumento si tratta di un effetto, e consiste nella liberazione - a certe condizioni stabilite dalle legge - dai debiti residui e non soddisfatti al termine del fallimento o della PCCS (procedura di composizione di crisi da sovraindebitamento), al fine di consentire al soggetto sottoposto alla procedura un "fresh start" (nuovo inizio).

Cominciamo dalla esdebitazione fallimentare. Il presupposto fondamentale è che la procedura di fallimento si sia chiusa regolarmente (cioè come previsto dai primi tre numeri dell'art. 118 della legge fallimentare). Inoltre, perché il soggetto fallito possa accedere alla esdebitazione, è necessario che:
- abbia cooperato con gli organi della procedura;
- non abbia ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- abbia consegnato al curatore la tutta la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento;
- non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei 10 anni precedenti la richiesta;
- non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di questi reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale.

L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti neppure in parte i creditori concorsuali. Inoltre sono sempre esclusi dall'esdebitazione:
- gli obblighi di mantenimento e alimentari e le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa;
- i debiti per il risarcimento dei danni da illecito extracontrattuale, oltre che per sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Possono beneficiare dell'esdebitazione in senso stretto solo le persone fisiche: l'imprenditore individuale fallito e i soci nei confronti dei quali sia stato esteso il fallimento. Le persone giuridiche (società) possono pervenire ad un risultato analogo proponendo il concordato fallimentare.

Per quanto riguarda l'esdebitazione in caso di PCCS (procedura di composizione di crisi da sovraindebitamento), la legge prevede che il soggetto sottoposto alla procedura rispetti le seguenti condizioni:
- abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura;
- non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo;
- abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato proposte di impiego;
- siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

L'esdebitazione è esclusa anche quando:
- il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al  credito  colposo  e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;
- il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

La liberazione non può operare:
- per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
- per i  debiti  da  risarcimento  dei  danni  da  fatto  illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
- per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Il debitore sottoposto alla procedura concorsuale accede all'esdebitazione presentando ricorso entro un anno dalla chiusura della liquidazione nel caso della PCCS o entro un anno dalla chiusura del fallimento. In quest'ultimo caso può anche essere pronunciata d'ufficio.

Ma cos'è esattamente questa "PCCS"? Le iniziali stanno per Procedura di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento: è uno strumento abbastanza nuovo, introdotto nel 2012, che trova applicazione verso tutti i soggetti che sono esclusi dalla procedura di fallimento. Consiste molto sinteticamente in un accordo di ristrutturazione dei debiti. Ai sensi di legge, per sovraindebitamento s'intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Quando si parla di gestire un fallimento, un'altra parola importante è accordo o, in termini legali, "concordato". Esistono due tipi di concordato: fallimentare e preventivo.

- Concordato fallimentare: strumento che consente al fallito di sanare definitivamente i propri debiti attraverso una accordo con i creditori; può prevedere il pagamento anche parziale dei debiti, la dilazione o ristrutturazione degli stessi; è assimilabile al concordato preventivo, ma si può verificare successivamente alla dichiarazione di fallimento.

- Concordato preventivo: procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, per porre rimedio ad una situazione di crisi. Il debitore/imprenditore commerciale perviene ad un accordo con tanti creditori che rappresentino almeno la maggioranza dei crediti vantati. Se così approvato e successivamente omologato dal Tribunale, il concordato vincola tutti i creditori. E' possibile soddisfare in maniera diversa i creditori, dividendoli in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei (es. fornitori, creditori occasionali ecc.), e assegnando percentuali diverse di pagamento dei crediti a ciascuna classe.

Ma ci sono altri strumenti per superare le situazioni di crisi e prevenire il fallimento? Certamente! Ad esempio il "piano di risanamento". È un piano che prevede il compimento di atti funzionali al risanamento della situazione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. Il presupposto oggettivo per poterne usufruire è una situazione di crisi transitoria, che l'imprenditore considera superabile proprio attraverso questo istituto. La predisposizione di un piano di risanamento incide sugli atti pregiudizievoli verso i creditori, poiché gli atti posti in essere in esecuzione del piano non possono essere oggetto di azione revocatoria fallimentare.